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      <title>Italy Intellectual Property Blog</title>
      <link>http://www.ipinitalia.com/</link>
      <description>L’IP in Italia : Materia di Proprietà Industriale e Intellettuale Avvocati e Consulenti : Trevisan &amp; Cuonzo Studi Legali</description>
      <language>it</language>
      <copyright>Copyright 2013</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:06:44 +0100</lastBuildDate>
      <pubDate>Tue, 21 May 2013 12:06:44 +0100</pubDate>
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         <title>Domande di marchio e designazione delle classi di prodotti dei servizi dopo la sentenza IP - translator</title>
         <description><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" src="http://www.ipinitalia.com/assets_c/2013/05/Dscn2996 (1)-thumb-990x809-23783.jpg" alt="Dscn2996 (1).jpg" width="180" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con una comunicazione comune del 2 maggio 2013 (vedi testo integrale <a href="http://www.uibm.gov.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2006386%3Adalluami-una-comunicazione-comune-in-materia-di-classificazione-dei-marchi&amp;lang=it"><strong>qui</strong></a>), l&rsquo;UAMI ha invitato tutti gli Uffici Marchi dell&rsquo;Unione Europea a conformarsi alle previsioni della storica decisione della CGUE del 19 giugno scorso, C-307/10 &ndash; meglio nota come sentenza "IP Translator" &ndash; con riguardo all&rsquo;utilizzo delle indicazioni generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza nelle registrazioni dei marchi.</p>
<p style="text-align: justify;">Facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente i fatti che hanno dato origine alla questione.</p><p style="text-align: justify;">Nel 2009 il <em>Chartered Institute of Patent Agents</em> (CIPA) presentava all&rsquo;Intellectual Property Office del Regno Unito (IPO) una domanda di registrazione di marchio sul segno denominativo &ldquo;<em>IP Translator</em>&rdquo; con riferimento ai servizi della classe 41 della Classificazione di Nizza. In particolare, ai fini di designare la classe 41, il CIPA faceva riferimento ai cosiddetti general headings (il titolo della classe), ovvero &ldquo;<em>educazione, formazione, divertimento, attivit&agrave; sportive e culturali</em>&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge inglese prevede che il richiedente debba specificare tutti i prodotti e i servizi per i quali &egrave; richiesta la registrazione del marchio nazionale in modo che ne risulti chiaramente la natura. Nel caso in questione, poich&eacute; nel depositare la propria domanda di marchio nazionale CIPA aveva indicato la classe 41 riportandone i cosiddetti <em>general headings</em> (ovvero, semplicemente, il titolo della classe 41), l&rsquo;IPO desumeva che tale domanda fosse diretta a coprire <span style="text-decoration: underline;">tutti</span> i servizi della classe 41, ivi compresi i servizi di traduzione, nei confronti dei quali il segno <em>IP Translator</em> &egrave; evidentemente descrittivo e privo di carattere distintivo. Pertanto l&rsquo;IPO rifiutava la registrazione per la classe 41.</p>
<p style="text-align: justify;">Il CIPA impugnava il rigetto della propria domanda di registrazione innanzi alla commissione ricorsi, la quale sospendeva il giudizio per sottoporre alla CGUE tre questioni pregiudiziali relative alla interpretazione della direttiva 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in tema di marchi di impresa. In particolare la CGUE doveva chiarire se le domande di marchio dovessero identificare tutti i prodotti o servizi per i quali veniva richiesta la tutela e, in caso affermativo, con quale grado di &ldquo;chiarezza e precisione&rdquo;, e se i richiedenti potessero avvalersi dei termini generali inclusi nei titoli/general headings delle classi della Classificazione di Nizza per identificare tali prodotti o servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">La CGUE, con la succitata sentenza, ha ribadito che chiunque intenda depositare una domanda di registrazione di marchio deve individuare &ldquo;con chiarezza e precisione&rdquo; i prodotti o i servizi cui &egrave; diretta la registrazione; a tal fine pu&ograve; avvalersi delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della Classificazione di Nizza purch&eacute; tali indicazioni siano sufficientemente chiare e precise, s&igrave; da consentire ai terzi una adeguata comprensione di quale sia l&rsquo;ambito di protezione rivendicato dalla domanda di marchio.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, con detta sentenza la CGUE ha preso atto del fatto che tra i general headings utilizzati nella Classificazione di Nizza per designare i beni e i servizi ricompresi in ciascuna classe ve ne sono alcuni che adottano termini troppo generici rispetto ai beni e servizi inclusi nella specifica classe e pertanto non garantiscono una chiara e precisa indicazione dell&rsquo;ambito di protezione rivendicato dalla registrazione di marchio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta di detto ragionamento, la CGUE ha stabilito che qualora un richiedente intenda designare la totalit&agrave; dei beni e servizi inclusi in una specifica classe l&rsquo;indicazione dei general headings di detta classe non &egrave; sufficiente ma occorrer&agrave; che tale intenzione venga espressamente manifestata all&rsquo;atto del deposito della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">&Egrave; per questo motivo che, immediatamente dopo il deposito delle motivazioni della CGUE, l&rsquo;UAMI &ndash; che da tempo adottava la presunzione secondo cui l&rsquo;utilizzo dei general headings da parte del richiedente fosse significativo della sua intenzione di ottenere tutela per tutti i beni e servizi inclusi in una determinata classe - ha modificato la propria procedura di registrazione, includendo una <a href="http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/goodsAndServices.it.do">sezione</a> in cui si invita il richiedente a specificare l&rsquo;intenzione di &ldquo;<em>ricevere la tutela per l&rsquo;intero elenco alfabetico dei prodotti e servizi della Classificazione di Nizza in una determinata classe</em>&rdquo;. &nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;UAMI si &egrave; poi fatto promotore di una collaborazione tra gli uffici marchi nazionali presenti sul territorio dell&rsquo;Unione per definire i principi comuni da applicare in sede di interpretazione delle intestazioni generali delle classi della Classificazione di Nizza e per stabilire quali indicazioni generali possano essere considerate accettabili ai fini della registrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro, anche l&rsquo;Italia &ndash; che adottava la medesima presunzione in vigore presso l&rsquo;UAMI &ndash; si &egrave; uniformata alla nuova prassi. La comunicazione del 2 maggio 2013 sopra citata chiarisce infatti che:</p>
<p style="text-align: justify;">- il richiedente dovr&agrave; individuare in modo espresso tutti i prodotti o servizi nei confronti dei quali &egrave; diretta la registrazione e, a tal fine, potr&agrave; utilizzare le intestazioni generali della classe della Classificazione di Nizza;</p>
<p style="text-align: justify;">- nel caso in cui voglia estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell'elenco alfabetico della classe prescelta dovr&agrave; dichiararlo in modo espresso nel modulo di registrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">- in mancanza di detta dichiarazione, l&rsquo;UIBM dovr&agrave; interpretare i termini delle intestazioni delle classi indicate in senso letterale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto l&rsquo;UAMI quanto l&rsquo;UIBM, che appunto tende a uniformarsi alle prassi adottate in sede comunitaria, hanno precisato che per le registrazioni di marchio depositate <span style="text-decoration: underline;">prima</span> della sentenza IP translator e rivendicanti le general headings della Classificazione di Nizza rimane ferma la presunzione secondo cui dette registrazioni devono intendersi estese alla totalit&agrave; dei prodotti e servizi contenuti nella singola classe.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una precisazione evidentemente volta alla tutela del legittimo affidamento che i richiedenti hanno riposto nella precedente prassi consolidatasi davanti all&rsquo;UAMI prima e all&rsquo;UIBM poi e che, tuttavia, rimane un&rsquo;indicazione proveniente da organi amministrativi e, quindi, tendenzialmente insuscettibile di costituire un criterio di orientamento per la giurisprudenza che sar&agrave; chiamata a valutare l&rsquo;ambito di protezione della singola domanda o registrazione di marchio. A nostro avviso, l&rsquo;unica indicazione utile in questo senso &egrave; quella proveniente dalla sentenza della CGUE, secondo cui alcuni general headings adottati dalla Classificazione di Nizza sono inidonei a designare l&rsquo;intera classe di prodotti o servizi. Rimane da vedere se e in che modo questa indicazione influenzer&agrave; la giurisprudenza nazionale e comunitaria.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/domande-di-marchio-e-designazione-delle-classi-di-prodotti-dei-servizi-dopo-la-sentenza-ip---transla/</link>
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         <pubDate>Tue, 21 May 2013 11:54:52 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Elisabetta Ferraro</dc:creator>




      </item>
      
      <item>
         <title>Documentazione relativa al progetto di istituzione di un brevetto unitario e di una corte unificata dei brevetti:</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si pubblica qui di seguito una rassegna di materiale. Fateci ovviamente avere ogni altro documento riteniate utile al dibattito, lo inseriremo immediatamente.</p>
<p><strong>TESTI LEGISLATIVI E CONVENZIONALI:</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all&rsquo;attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell&rsquo;istituzione di una tutela brevettuale unitaria (disponibile&nbsp;<a href="http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Regul_1257-2012_Enhanced_coop_creation_Unitary_patent.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all&rsquo;attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell&rsquo;istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (disponibile&nbsp;<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:it:PDF">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Trattato sul Tribunale Unico dei brevetti, 11.01.2013, sottoscritto il 19 febbraio (disponibile&nbsp;<a href="http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_st16351.en12.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Progetto di regole di procedura, 31.01.2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-31_Rules_of_Procedure_Draft_14_(15829021_1).PDF">qui</a>)</li>
</ul>
<ul>
</ul><p><strong>DOCUMENTI DI ANALISI E RASSEGNA STAMPA:</strong><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Studio della Commissione Europea del 13.4.2011 (disponibile&nbsp;</span><a style="text-align: justify;" href="http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/sec2011-482-final_en.pdf">qui</a><span style="text-align: justify;">)</span></li>
<li style="text-align: justify;">European&nbsp;Scrutiny&nbsp;Committee, sixty-Fifth Report, The Unified Patent Court: help or hindrance? House of Commons, 25&nbsp;aprile&nbsp;2012 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeuleg/1799/179902.htm">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Pagenberg, the creation of unitary patent protection in the eu, era conference, 29-30 novembre 2012 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/Pagenberg_ERA_201211.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">European Patent Package: lo vogliamo aprire questo pacco?<em>&nbsp;</em>, di Vittorio Cerulli Irelli, ipintalia.com &ndash; 24 Gennaio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.ipinitalia.com/brevetti/european-patent-package-lo-vogliamo-aprire-questo-pacco/">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">European Patent Package: danke, thanks, arigato?, di Vittorio Cerulli Irelli, ipinitalia.com, 28 Gennaio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.ipinitalia.com/brevetti/european-patent-package-danke-thanks-arigato/">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Brevetto unitario, un danno per le pmi italiane?<em>,&nbsp;</em>di<em>&nbsp;</em>Federico Aloisi, Corriere delle Comunicazioni.it, 12 febbraio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-12-corriere-delle-comunicazioni.it.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Trevisan &amp; Cuonzo sul Brevetto Unitario, un danno per le PMI<em>,</em>di Vittorio Cerulli Irelli, Legal Community.it, 15 febbraio 2013<em>&nbsp;</em>(disponibile<em>&nbsp;</em><a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-15-legalcommunity.it.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Il tribunale unico dei brevetti e l&rsquo;esclusione dell&rsquo;Italia<em>,&nbsp;</em>Corriere della Sera, 19 febbraio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-19-corriere-della-sera.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Addio all&rsquo;Italia Terra di inventori; sui brevetti decide l&rsquo;UE. &ldquo;Devastante per le PMI<em>&rdquo;,</em> di Paolo Fiore, Affari italiani.it, 19 febbraio 2013 (disponibile <a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-19-affaritaliani.it.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Al via la patente unica UE, ma le PMI italiane non sono pronte<em>,&nbsp;</em>di Eugenio Facci<em>,&nbsp;</em>Libero, 20 febbraio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-20-libero.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Tribunale Unico per i brevetti UE<em>,&nbsp;</em>di Laura Cavestri<em>,&nbsp;</em>Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-20-il-sole-24-ore.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">PMI al cappio del brevetto UE, di Luigi Chiarello, Italia Oggi, 21 febbraio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-02-21-italia-oggi.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Un brevetto unico ue poco unico, di Federico Unnia, Italia Oggi Sette, 4 marzo 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-03-04-italia-oggi-sette.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Brevetti, PMI a rischio con la corte unica, Economia web.it, 4 marzo 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-03-04-economia-web.it.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Un caso a se; il brevetto unico europeo, Top Legal, marzo 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-03-top-legal.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Brevetti, per le PMI pericolo in agguato,<em>&nbsp;</em>di Pietro Sacc&ograve;,<em>&nbsp;</em>Avvenire, 30 aprile 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-04-30-avvenire.pdf">qui</a>)</li>
<li style="text-align: justify;">Brevetti di Guerra, di Alberto Brambilla, ilFoglio.it, 3 maggio 2013 (disponibile&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-05-03-il-foglio.it.pdf">qui</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="http://www.trevisancuonzo.com/static/upload/201/0000/2013-05-03-legal-community.pdf">qui</a>)</li>
</ul>
<ul>
</ul>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/brevetti/documentazione-relativa-al-progetto-di-istituzione-di-un-brevetto-unitario-e-di-una-corte-unificata/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">brevetti</category>
         <pubDate>Thu, 16 May 2013 17:55:31 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Trevisan &amp; Cuonzo Avvocati</dc:creator>

      </item>
      
      <item>
         <title>Il caso Mozzarella di Bufala </title>
         <description><![CDATA[<p><img style="float: left; border: 10px solid white;" src="http://www.ipinitalia.com/mbc%20dop.jpg" alt="mbc dop.jpg" width="150" height="168" />Nelle ultime settimane la Mozzarella di Bufala Campana DOP ha seriamente rischiato l&rsquo;estinzione per effetto di un cortocircuito legislativo cui si &egrave; riusciti a porre rimedio con un decreto del Ministro per le Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2013, giusto in tempo per scongiurare i ritardi che si sarebbero verificati a causa del passaggio di consegne tra il Ministro per le Politiche Agricole dimissionario e quello appena instauratosi con il governo Letta.</p>
<p>In buona sostanza, una norma adottata nell&rsquo;intento di garantire specifiche esigenze di tutela dei consumatori e quindi, indirettamente, anche l&rsquo;integrit&agrave; della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, si &egrave; trasformata in un vero e proprio boomerang che ha seriamente rischiato di affossare la quarta DOP per importanza in Italia.</p><p>Il problema origina dall&rsquo;art. 4 quinquesdecies del decreto legge n. 171/2008 (poi convertito in legge 295/2008), che ha introdotto l&rsquo;obbligo di utilizzare, ai fini della produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Tale obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore&nbsp; a partire dal 1 gennaio 2013, e la norma specificava che al fine di garantire le esigenze di programmazione dei produttori, le modalit&agrave; attuative cui questi avrebbero dovuto attenersi sarebbero state specificate con decreto attuativo da emanarsi entro il 30 giugno 2009 da parte del Ministero delle Politiche Agricole.&nbsp;</p>
<p>Il decreto ministeriale &egrave; stato adottato in data 6 marzo 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 marzo 2013, peraltro in netto ritardo rispetto al termine del 30 giugno 2009 ritenuto adeguato a garantire le esigenze di programmazione dei produttori.</p>
<p>Detto decreto, lungi dal contenere modalit&agrave; attuative sufficientemente dettagliate e non interpretabili,&nbsp; si limitava a prevedere il divieto, per i produttori di MBC DOP, di detenere e stoccare materie prime e cagliate bufaline diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana, a partire dal 30 giugno 2013. In altre parole, si pretendeva di garantire la separazione degli stabilimenti prevista all&rsquo;art. 4-quinquesdecies attraverso il divieto assoluto di detenere e conservare, presso gli stabilimenti destinati alla produzione di MBC DOP, latte e cagliate non conformi ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della MBC DOP.</p>
<p>Un simile regime avrebbe per&ograve; messo a dura prova la tenuta delle realt&agrave; produttive di MBC DOP. Da un lato, infatti, per i produttori di MBC DOP &egrave; vitale poter sostenere il proprio fatturato attraverso la produzione e vendita ai caseifici anche di altri prodotti derivati del latte di bufala. Basti considerare che all&rsquo;art. 3 del DM 18 settembre 2003 recante il disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana &egrave; previsto che il latte di bufala debba essere consegnato al caseificio, opportunamente filtrato con mezzi tradizionali e trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la&nbsp;60&ordf; ora dalla mungitura. Con un simile requisito di produzione &ndash; che costituisce un caso unico del panorama caseario e che gi&agrave; di per s&eacute; costituisce un grosso limite per i produttori di MBC DOP &ndash; la sola produzione di MBC DOP non &egrave; sufficiente ad assorbire tutto il latte proveniente da una singola mungitura, tranne nel caso di ordini per quantitativi straordinari, circostanza peraltro che &egrave; difficile o impossibile che si realizzi considerato che la MBC &egrave; un prodotto fresco. Di qui la necessit&agrave; per i produttori di conservare il latte non utilizzato entro le sessanta ore, e quindi non pi&ugrave; conforme al disciplinare di produzione di Mozzarella Bufala Campana DOP, e utilizzarlo per la produzione di altri prodotti a base di latte e cagliate bufaline. Dall&rsquo;altro lato, l&rsquo;allestimento di stabilimenti separati esclusivamente adibiti alla produzione di MBC DOP e alla detenzione di latte e cagliate ottenute da mungiture &ldquo;fuori termine&rdquo;, sarebbe risultato in un investimento non sostenibile, costringendo la quasi totalit&agrave; dei produttori di MBC DOP a scegliere tra l&rsquo;abbandono della produzione di MBC DOP e la chiusura dei propri stabilimenti.</p>
<p>L&rsquo;entrata in vigore di un simile divieto, che avrebbe probabilmente affossato la Mozzarella di Bufala Campana DOP, &egrave; stata scongiurata dall'adozione di un nuovo decreto ministeriale in data 24 aprile 2013 con cui, in abrogazione di quanto previsto al decreto ministeriale del 6 marzo 2013, si &egrave; chiarito che il divieto di produrre MBC DOP in stabilimenti destinati ad altri tipi di formaggi o preparati alimentari non si estende anche ai sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, e che e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di MBC DOP e di detti sottoprodotti o derivati.</p>
<p>A questa correzione si &egrave; arrivati grazie anche agli sforzi del <a href="http://www.mozzarelladop.it/index.php?section=notiziario&amp;id=416">Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP</a>, profusosi in una forte campagna di sensibilizzazione. Sul relativo sito internet era anche apparso un conto alla rovescia dei giorni che separavano la MBC DOP dall&rsquo;entrata in vigore del divieto &ldquo;fatale&rdquo;.</p>
<p>L'intera vicenda ha per&ograve; dell'assurdo: l&rsquo;art. 4-quinquedecies del d.l. 171/2008, che almeno formalmente &egrave; stato adottato nell'intento di tutelare i consumatori da possibili frodi e, quindi, di garantire l'integrit&agrave; del prodotto Mozzarella di Bufala Campana e della relativa denominazione di origine protetta, ha rischiato di trasformarsi in un boomerang a causa dell&rsquo;assenza da parte del Ministero delle Politiche Agricole della bench&eacute; minima analisi del tessuto produttivo su cui le modalit&agrave; di attuazione inizialmente prescelte sarebbero andate ad impattare.</p>
<p>Si potrebbe quasi dire che in questo caso la MBC DOP, uno dei tanti esempi di eccellenza italiana, &egrave; stata costretta a difendersi da s&eacute; stessa, adoperando sforzi ed energie che invece dovrebbero poter essere indirizzati verso la valorizzazione del prodotto e le possibilit&agrave; che esso potrebbe avere nei mercati in espansione. Tutto questo per via di quello che sembra essere stato un approccio semplicemente superficiale da parte del legislatore italiano in sede di adozione del decreto ministeriale 6 marzo 2013, l&rsquo;ennesima inefficienza di un sistema paese che avvilisce le potenzialit&agrave; dei prodotti italiani e su cui, ancora una volta, vale la pena riflettere.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/denominazioni-di-origine/il-caso-mozzarella-di-bufala/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">denominazioni di origine</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category>
         <pubDate>Mon, 06 May 2013 18:46:31 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Luca Pellicciari</dc:creator>




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         <title>Unione europea e dogane: tempi sempre più duri per i contraffattori ?</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="border: 10px solid white; float: right;" src="http://www.ipinitalia.com/40642934.jpg" alt="40642934.jpg" width="200" height="148" />E&rsquo; di pochi giorni fa la pubblicazione della Risoluzione del Consiglio in materia di lotta contro le <strong>violazioni dei diritti di propriet&agrave; intellettuale</strong> per il periodo 2013-2017, con la quale il Consiglio, &ldquo;consapevole del pregiudizio economico e alla reputazione causato dalle violazioni dei diritti di propriet&agrave; intellettuale per le imprese e gli autori dell'UE, nonch&eacute; degli utili generati da tali attivit&agrave; illecite per la criminalit&agrave; organizzata e&nbsp; preoccupato per i rischi che le <strong>merci contraffatte</strong> possono costituire per la salute e la sicurezza dei consumatori, degli utenti finali e per l'ambiente, oltre alle conseguenze economiche e sociali&rdquo;, ha approvato <strong>il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di propriet&agrave; intellettuale </strong>per il periodo 2013-2017. In quest&rsquo;ottica si pone anche il testo della &ldquo;<strong><em>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di propriet&agrave; intellettuale da parte delle autorit&agrave; doganali</em></strong>&rdquo;, approvato nel febbraio scorso dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (IMCO). Ci si attende che il nuovo regolamento, che sostituirebbe il <strong>regolamento (CE) n. 1383/2003</strong><strong>,</strong>&nbsp;entri in vigore prima dell&rsquo;estate, non appena terminato l&rsquo;iter legislativo comunitario.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Il Consiglio d&rsquo;Europa ha infatti riconosciuto che le violazioni su larga scala dei diritti di propriet&agrave; intellettuale per quanto riguarda il commercio di beni costituiscono un grave problema a livello mondiale e che, nel 2011, l'applicazione della normativa doganale ai fini della tutela dei diritti di propriet&agrave; intellettuale (DPI) nell'UE ha portato alla <strong>confisca di quasi 115 milioni di articoli</strong>. Secondo il Consiglio, un quadro giuridico globale in materia di DPI deve essere accompagnato da <strong>un'applicazione pi&ugrave; efficace della normativa</strong>. In questo senso, le <strong>dogane</strong> svolgono un <strong>ruolo chiave</strong> nell'applicazione della normativa: dopo che le merci che violano i DPI hanno fatto ingresso nel mercato unico &egrave; molto pi&ugrave; difficile intercettarle e pertanto il <strong>coordinamento</strong> e la <strong>pianificazione</strong> delle attivit&agrave; doganali europee per combattere le violazioni relative al commercio transfrontaliero sono fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest&rsquo;ottica, il riesame del noto e tutt&rsquo;ora vigente regolamento (CE) n. 1383/2003 ha condotto le autorit&agrave; comunitarie ad apportare alcune modifiche al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di propriet&agrave; intellettuale da parte delle autorit&agrave; doganali, nonch&eacute; per garantire l&rsquo;opportuna certezza del diritto, tenendo cos&igrave; conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico avvenute nell&rsquo;ultimo decennio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le novit&agrave; di maggior rilievo del nuovo regolamento segnaliamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&rsquo; &rdquo;estensione&rdquo; della c.d. <strong>procedura semplificata</strong>. Attualmente, Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che&nbsp; consente la distruzione di alcune merci senza l&rsquo;obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di propriet&agrave; intellettuale &egrave; stato violato. Il Considerando 12 della Proposta di nuovo regolamento rileva che, come ha riconosciuto la&nbsp; risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull&rsquo;impatto della contraffazione sul commercio internazionale, questa procedura si &egrave; rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui &egrave; in vigore.&nbsp;<span style="text-align: justify;">Pertanto, con il nuovo regolamento, essa dovrebbe essere </span><strong>resa obbligatoria </strong><span style="text-align: justify;">per tutte le&nbsp; violazioni dei diritti di propriet&agrave; intellettuale ed essere applicata ove il dichiarante o il&nbsp; detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, questa procedura dovrebbe prevedere che le autorit&agrave; doganali possano considerare che </span><strong>il dichiarante o il&nbsp; detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci&nbsp; qualora essi non abbiano notificato la propria opposizione alla distruzione entro i termini&nbsp; prescritti (approvazione tacita)</strong><span style="text-align: justify;">.</span></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">la previsione di una procedura <em>ad hoc </em>per le &ldquo;<strong>piccole spedizioni</strong>&rdquo;. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi la proposta di regolamento introduce una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe consentire &nbsp;la distruzione di tali merci <strong>senza l'esplicito consenso del titolare del diritto, dell'utilizzatore o dell'associazione di produttori.</strong> L'applicazione della procedura &egrave; subordinata a una richiesta generale del richiedente nella sua <strong>domanda</strong> e le autorit&agrave; doganali hanno la possibilit&agrave; di imporre al richiedente il pagamento dei costi derivanti dall'applicazione della procedura.Nel testo approvato della proposta di regolamento per &ldquo;piccola spedizione&rdquo; si intende una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso &nbsp;che comporta al massimo tre unit&agrave;, mentre nel testo precedente si faceva riferimento, in via alternativa, a spedizioni di peso totale inferiore a due chilogrammi. Resta quindi da vedere quale sar&agrave; il testo definitivo che comparir&agrave; nel regolamento.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>il rimborso dei costi</strong> sostenuti dal richiedente. Poich&eacute; le autorit&agrave; doganali intervengono a seguito di una domanda, in via generale si prevede che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di propriet&agrave; intellettuale. Ai sensi della proposta di regolamento, questo tuttavia non pregiudica <strong>il diritto del destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all&rsquo;autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili </strong>ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. </li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>l'istituzione di una banca dati centrale</strong>. La trasmissione delle informazioni relative all&rsquo;intervento delle autorit&agrave; doganali e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande presentate tra le autorit&agrave; doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione, che provvede alla conservazione degli stessi. Le autorit&agrave; doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale, <strong>secondo necessit&agrave;,</strong> per l'adempimento delle responsabilit&agrave; giuridiche che incombono loro nell'applicazione del presente regolamento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle merci in <strong>transito</strong>, la proposta di regolamento si limita a prevedere che la Commissione e le autorit&agrave; doganali degli Stati membri possano procedere allo scambio di informazioni (che possono anche riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale) su presunte violazioni dei diritti di propriet&agrave; intellettuale con le autorit&agrave; doganali dei paesi terzi, compreso riguardo a merci in transito nel territorio dell'Unione e provenienti dal territorio delle autorit&agrave; in questione o ad esso&nbsp; destinate. Segnaliamo infatti che nella versione approvata da ultimo non compare pi&ugrave; all&rsquo;art. 1 il comma 4 bis (previsto nella &nbsp;Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 ) secondo cui&nbsp; &ldquo;<em>Il presente regolamento <strong>si applica alle merci in transito</strong> nel territorio doganale dell'Unione sospettate di violare un diritto di propriet&agrave; intellettuale</em>&rdquo;. E&rsquo; probabile che questa scelta &ldquo;omissiva&rdquo; sia dovuta all&rsquo;annosa questione se il transito debba considerarsi o meno un atto di violazione dei diritti di propriet&agrave; intellettuale, su cui torneremo in futuro. Ma questa &egrave; un&rsquo;altra storia&hellip;</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/unione-europea/unione-europea-e-dogane-tempi-sempre-piu-duri-per-i-contraffattori/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">brevetti</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">marchi</category>
         <pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:12:03 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Federica Bocedi</dc:creator>




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         <title>Lady Gaga e i Lillipuziani</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" src="http://www.ipinitalia.com/Lady_Gaga_Fame_perfume_ad-e1342591715232.jpg" alt="Lady_Gaga_Fame_perfume_ad-e1342591715232.jpg" width="359" height="226" />Con decisione pubblicata il 13 marzo 2013, il Giur&igrave; dell&rsquo;Autodisciplina Pubblicitaria si &egrave; pronunciato in merito al messaggio pubblicitario qui raffigurato, avente ad oggetto il profumo &lsquo;Lady Gaga Fame' ed&nbsp;apparso sui mezzi di trasporto milanesi nel novembre 2012. Il messaggio mostra la cantante Lady Gaga distesa su un fianco senza abiti e con il volto coperto da una maschera, mentre tiene in mano una boccetta del suo nuovo profumo. Inoltre, la cantante &egrave; ricoperta da una serie di uomini in miniatura che, senza abiti, scalano diverse parti del suo corpo. Tale messaggio pubblicitario &egrave; finito nel mirino del Comitato di Controllo il quale, ritenendo che svilisse la figura della donna riducendola ad un mero oggetto di desiderio (e addirittura un bene di consumo), ne aveva chiesto la cessazione della diffusione in quanto in pretesa violazione dell&rsquo;art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tuttavia, il Giur&igrave; dell&rsquo;Autodisciplina Pubblicitaria non ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione violasse la dignit&agrave; della donna n&eacute; l&rsquo;art. 10 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. In particolare, secondo il Giur&igrave; la notoriet&agrave; di Lady Gaga (e la sua stravaganza) contribuiscono ad interpretare la scalata degli omini al corpo della pop star in termini non violenti. Seguendo la linea di difesa della societ&agrave; che ha curato la campagna pubblicitaria, il Giur&igrave; ha infatti riscontrato nel messaggio pubblicitario sia un riferimento letterario a Gulliver che una metafora dell&rsquo;ascesa dei fan della cantante alla fama ed al successo della star, che sembra irraggiungibile: la sua indifferenza secondo il Giur&igrave; viene percepita come una forma di &lsquo;olimpico distacco&rsquo;. Inoltre, il Giur&igrave; ha sottolineato che la maschera indossata da Lady Gaga non contribuisce a travisarne l&rsquo;identit&agrave;, ma anzi costituisce uno degli accessori di scena pi&ugrave; noti della cantante. Sulla base di tali considerazioni, il Giur&igrave; ha respinto la domanda del Comitato di Controllo, escludendo che l&rsquo;immagine oggetto del messaggio pubblicitario in questione possa essere caratterizzata da elementi di anonimato e spersonalizzazione del corpo umano che determinano una lesione alla dignit&agrave; della donna. La decisione conferma il pi&ugrave; recente e moderno orientamento del Giur&igrave; (si vedano per esempio le decisioni 62/2010 e 80/2010). Una copia della decisione &egrave; disponibile nella sezione PROVVEDIMENTI COMMENTATI di questo blog.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/pubblicita/lady-gaga-e-i-lillipuziani/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">pubblicità</category>
         <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:40:58 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Sara Molina</dc:creator>




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         <title>Quanto è sicuro WhatsApp?</title>
         <description><![CDATA[<p><img class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" src="http://www.ipinitalia.com/blog.bmp" alt="blog.bmp" width="237" height="159" /></p>
<p style="text-align: justify;">WhatsApp Inc., famosa in tutto il mondo per aver fondato l&rsquo;omonimo servizio di messaggeria istantanea ad ampio raggio ed in tempo reale, dovr&agrave; comunicare al Garante per la protezione dei dati personali italiano &ldquo;<em>ogni informazione utile &nbsp;</em>[su WhatsApp]<sup> </sup>&nbsp;<em>per valutare il rispetto della privacy degli utenti ita</em><em>liani</em>&rdquo;. WhatsApp Messenger &egrave; un&rsquo;applicazione di messaggistica mobile che consente di inviare messaggi ai propri contatti &ndash; anch&rsquo;essi utenti di WhatsApp &ndash; senza dover sostenere il costo dei normali SMS. &nbsp;Per poter accedere al servizio &egrave; sufficiente essere in possesso di uno smartphone con connessione ad internet e scaricare l&rsquo;applicazione dagli online <em>store</em> disponibili a seconda del dispositivo utilizzato. A differenza di altre applicazioni non si procede con la creazione di ID e password: l&rsquo;utente deve semplicemente fornire il proprio numero di telefono per potersi registrare ed iniziare ad inviare messaggi. L&rsquo;intervento del Garante privacy italiano si colloca sulla scia dell&rsquo;operato delle Autorit&agrave; di protezione dei dati personali canadese e olandese, che gi&agrave; nel 2012 si erano attivate nei confronti di WhatsApp lamentando il rischio che l&rsquo;applicazione potesse non rispettare la privacy degli utenti. L&rsquo;intervento delle Autorit&agrave; &egrave; poi sfociato in due note ufficiali, pubblicate nel gennaio 2013, in cui vengono segnalate diverse criticit&agrave; relative al funzionamento dell&rsquo;applicazione.</p><p style="text-align: justify;">1. <em>Iscrizione e registrazione dell&rsquo;account</em>. Le Autorit&agrave; hanno indagato sulla possibilit&agrave; di utilizzare un account WhatsApp prima del completamento della procedura di autenticazione. In questo modo, infatti, soggetti terzi potrebbero creare e gestire account associati a numeri di telefono di cui non sono i titolari. In base alla procedura &ldquo;teorica&rdquo; di WhatsApp tale ipotesi non dovrebbe essere realizzabile. Infatti, dopo aver scaricato l&rsquo;applicazione sul dispositivo mobile, l&rsquo;utente deve accettare le condizioni contrattuali e procedere con la registrazione selezionando il Paese di residenza e inserendo il proprio numero di telefono. Successivamente WhatsApp preleva altre informazioni di identificazione come ID utente, codici numerici MCC (Mobile Country Code) ed MNC (Mobile Network Code) utilizzati per identificare il paese e gli operatori di telefonia mobile. Infine l&rsquo;applicazione invia un messaggio di conferma all&rsquo;utente con normale sms e, dalla risposta, verifica se le informazioni fornite in sede di registrazione corrispondano a quelle presenti nel messaggio di conferma. Solo dopo il controllo finale l&rsquo;utente potr&agrave; utilizzare l&rsquo;account WhatsApp. In realt&agrave; nella pratica le cose funzionano diversamente. Infatti dalle indagini tecniche svolte dalle Autorit&agrave; erano emersi due problemi: <em>i.</em> l&rsquo;utente poteva disporre dell&rsquo;account WhatsApp anche senza procedere all&rsquo;autenticazione; <em>ii.</em> l&rsquo;applicazione inviava il messaggio di conferma senza utilizzare un sistema crittografato, di conseguenza soggetti terzi avrebbero potuto rintracciare il messaggio ed utilizzare il numero di conferma indicato per accedere all&rsquo;applicazione e ricevere messaggi o altre informazioni personali dell&rsquo;utente. Dopo le segnalazioni WhatsApp ha subito risolto tali problematiche, cos&igrave; come provato dai test successivamente effettuati dalle Autorit&agrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.<em> Upload dell&rsquo;intera rubrica telefonica</em>. Al momento dell&rsquo;installazione, l&rsquo;utente autorizza l&rsquo;applicazione ad accedere alla rubrica telefonica per evidenziare i contatti presenti che usufruiscono del servizio. Per creare una lista di contatti, WhatsApp preleva <span style="text-decoration: underline;">tutti</span> i numeri di telefono, compresi quelli di soggetti terzi non utenti, per poi dividerli in &ldquo;in &ndash;network&rdquo; (registrati su WhatsApp) o &ldquo;out-of-network&rdquo;. A parere delle Autorit&agrave;, WhatsApp dovrebbe distruggere i numeri &ldquo;out-of-network&rdquo; subito dopo la loro classificazione. Al contrario, WhatsApp utilizza un sistema di sicurezza per rendere tali numeri anonimi, sistema che non &egrave; risultato efficace. Le Autorit&agrave; sono infatti riuscite a rintracciare i numeri out-of-network in soli tre minuti e utilizzando comuni computer. Pertanto hanno concluso che il mantenimento di tali numeri non sia necessario e avvenga in violazione della privacy. L&rsquo;ultima versione Apple iOS (2.8.7) consente agli utenti di aggiungere manualmente i propri contatti e WhatsApp ha affermato che provveder&agrave; ad aggiungere questa funzione anche negli altri sistemi operativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. <em>Automatica condivisione dello stato. </em>Nel linguaggio dei social network lo stato consiste in una breve espressione scelta dall&rsquo;utente per comunicare la propria disponibilit&agrave; a chattare, lo stato d&rsquo;animo del momento o qualsiasi altra informazione che egli voglia condividere con i propri contatti. WhatsApp mette a disposizione degli utenti fino a 139 caratteri per indicare lo stato, da poter riempire anche con animazioni (emoticons). Tuttavia, a differenza di altri social network, non consente di selezionare i contatti con cui condividere il proprio stato. Al contrario, lo rende immediatamente visibile a tutti gli utenti di WhatsApp, senza inviare alcun avviso all&rsquo;utente. Dal momento che anche le informazioni contenute nello stato possono considerarsi personali, le Autorit&agrave; Garanti ritengono che WhatsApp debba ottenere il previo consenso degli utenti per prelevare, utilizzare o divulgare tali informazioni. Gi&agrave; durante le indagini, la societ&agrave; ha provveduto a chiarire le condizioni sulla visibilit&agrave; dello stato nei <em>Termini e Condizioni </em>contrattuali. Ha inoltre garantito che, a partire dal 30 settembre 2013, provveder&agrave; ad inviare una notifica in tempo reale agli utenti, utilizzando, ad esempio, una finestra di pop-up.</p>
<p style="text-align: justify;">4. <em>Mantenimento dei messaggi non inviati</em>. WhatsApp non dispone di un archivio con i messaggi inviati (i quali invece rimangono memorizzati sul telefono dell&rsquo;utente). Viceversa, conserva i messaggi non inviati per un periodo di 30 giorni e solo successivamente provvede alla eliminazione di tali messaggi. Questa durata &egrave; stata considerata ragionevole dai Garanti, i quali hanno richiesto di specificarla in modo chiaro nei <em>Termini e Condizioni</em> contrattuali. Le modifiche entreranno in vigore gi&agrave; dal 30 marzo 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">5. <em>Sicurezza dei messaggi</em>. Le informazioni personali contenute nei messaggi inviati tramite WhatsApp possono essere facilmente intercettabili dal momento che l&rsquo;applicazione non adotta un sistema di crittografia dei dati. Inoltre le indagini avevano evidenziato un&rsquo;altra vulnerabilit&agrave; del sistema. WhatsApp autentica i propri utenti attraverso una password generata automaticamente sulla base di codici IMEI (per utenti in possesso di un smartphone non Apple) o MAC (per utenti Apple). Tali codici sono solitamente assegnati dai produttori dei dispositivi e sono specifici per ciascun telefono. Di conseguenza le password potevano essere intercettate da utenti non autorizzati mettendo a rischio la privacy degli utenti. In seguito alle segnalazioni, WhatsApp ha aggiunto un codice di criptaggio al proprio servizio di messaggeria per salvaguardare le eventuali intercettazioni dei messaggi e attualmente la creazione automatica delle password avviene con un codice a &nbsp;160-bit.</p>
<p style="text-align: justify;">6. <em>Mantenimento dei dati in seguito alla chiusura dell&rsquo;account</em>. Ultimo problema riguardava il mantenimento delle informazioni personali degli utenti a seguito della disattivazione del servizio. La politica di WhatsApp &egrave; quella di eliminare tutte le informazioni personali degli utenti trascorsi 30 giorni dalla disattivazione del servizio. In questo modo, in caso di ripensamento, l&rsquo;utente ha la possibilit&agrave; di facilmente rinnovare la propria adesione al servizio senza dover ripetere il procedimento di registrazione. Il termine dei 30 giorni non vale per gli utenti che utilizzano il servizio gratuitamente per un periodo di prova di un anno: i loro dati vengono memorizzati per evitare che possano usufruire di un altro periodo di prova gratuito. Dalle prime indagini &egrave; emerso che gli utenti possono far cancellare i propri dati personali inviando una richiesta per email alla societ&agrave;. Tale possibilit&agrave; non &egrave; attualmente rintracciabile n&eacute; nella sezione FAQ ne nelle <em>Condizioni e Termini</em> contrattuali. Le Autorit&agrave; hanno pertanto invitato WhatsApp ad aggiungere dettagliate informazioni nei <em>Termini e Condizioni</em> contrattuali e di renderle disponibili pubblicamente. WhatsApp vi provveder&agrave; entro il 31 marzo 2013. Sulle orme delle Autorit&agrave; canadese e olandese anche il nostro Garante per la Privacy sta verificando se la piattaforma di <em>instant messaging</em> pi&ugrave; famosa del mondo metta a rischio il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone. Per il momento, l&rsquo;Autorit&agrave; italiana &nbsp;ha richiesto a WhatsApp di specificare quali tipi di dati personali degli utenti vengono raccolti e usati al momento dell'iscrizione e nel corso dell'erogazione dei servizi di messaggistica e condivisione&nbsp;<em>file</em>; come vengono conservati e protetti tali dati; quali le misure adottate per limitare il rischio di accesso da parte di soggetti diversi dagli interessati; se siano previsti sistemi contro gli attacchi tipo "<em>man in the middle</em>", volti ad acquisire illecitamente il contenuto dei messaggi scambiati mediante l'applicazione e infine per quanto tempo vengono conservati i dati degli utenti e il numero degli account riferibili a quelli italiani.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consultare la richiesta del Garante si veda <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2288310">qui</a>. Sar&agrave; interessante monitorare la questione e seguire gli ulteriori sviluppi.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/quanto-e-sicuro-whatsapp/</link>
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         <pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:49:05 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Elisabetta Ferraro</dc:creator>




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      <item>
         <title>Testa di cervo crocifera: il nome del produttore non vale ad escludere la contraffazione</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" src="http://www.ipinitalia.com/jagermeister.jpg" alt="jagermeister.jpg" width="263" height="250" />Dopo una lunga vicenda processuale, iniziata nel 2001, il 13 gennaio scorso &egrave; stata pubblicata la decisione della Corte di Cassazione nel caso che ha contrapposto la tedesca Mast-Jagermeister AG all'ungherese Budapesti Likoripari KTF Bulif e sua avente causa Zwack Unicum RT. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla violazione del marchio di Mast-Jagermeister AG - composto da un elemento figurativo (una testa di cervo crocifera) e da un elemento denominativo - da parte di Budapesti Likoripari KTF Bulif che aveva utilizzato lo stesso elemento figurativo differenziandosi con l'aggiunta del proprio nome. La sentenza d&rsquo;appello aveva stabilito, da un lato, che la testa di cervo crocifera aveva capacit&agrave; distintiva e doveva godere della tutela conferita al marchio forte. Dall&rsquo;altro lato, la Corte territoriale aveva per&ograve; escluso il rischio di confusione alla luce del fatto che <span style="text-align: justify;">Budapesti Likoripari KTF Bulif utilizzava insieme all'elemento figurativo la propria denominazione</span>. Secondo gli Ermellini, &ldquo;<em>la Corte d'Appello avrebbe invece dovuto rilevare, in base a quanto da essa stessa accertato, che il marchio era costituito da due elementi distintivi </em><em>(cuori)</em><em> il cervo e la denominazione, e di conseguenza <strong>avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarit&agrave; tra i due segni e quindi l'esistenza di una loro confondibilit&agrave;</strong> tenendo, tra l'altro conto, che aveva gi&agrave; implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l'eventuale contraffazione</em>&rdquo;. La Corte ha, dunque, concluso che la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio complesso non vale in assoluto ad escluderne la contraffazione. La parola torna adesso alla Corte d&rsquo;Appello di Roma che dovr&agrave; giudicare il caso in diversa composizione.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/marchi/gli-ermellini-sulla-testa-di-cervo-crocifera-il-nome-del-produttore-non-vale-ad-escludere-la-contraf/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">marchi</category>
         <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:28:37 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Federico Aloisi</dc:creator>




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         <title>Legge salva-olio: un punto d'arrivo per l'olio Made in Italy?</title>
         <description><![CDATA[<p><img style="border: 10px solid white; float: left;" src="http://www.ipinitalia.com/olio%20oliva.jpeg" alt="olio oliva.jpeg" width="200" height="158" /></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">Lo scorso 31 gennaio &egrave; stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 recante &ldquo;Norme sulla qualit&agrave; e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini&rdquo;, definita anche legge &ldquo;salva olio Made in Italy&rdquo;. Questa legge introduce nel mercato di oli &ldquo;Made in Italy&rdquo; una serie di novit&agrave; significative dirette da un lato a garantire maggiore trasparenza in materia e dall&rsquo;altro a combattere il fenomeno della contraffazione nell&rsquo;ambito del commercio degli oli di oliva vergini.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">Va subito detto che questa legge &egrave; attualmente in vigore, ma potr&agrave; essere motivo di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea dal momento che gi&agrave; il suo disegno legislativo, notificato lo scorso 21 novembre 2012 alla Commissione Europea, era stato da quest'ultima sospeso sino al 22 novembre 2013, perch&eacute; ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; font-family: 'Lucida Grande', Arial, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #666666; line-height: 13.5pt; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">La Commissione Europea ha infatti sostenuto che il testo legislativo italiano apporti limiti pi&ugrave; restrittivi rispetto a quelli fissati dal Regolamento comunitario n. 61/2011 (che modifica il Regolamento comunitario n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonch&eacute; ai metodi di analisi ad essi attinenti) con riferimento alla presenza di alchil esteri nell'olio di oliva vergine. Ed invero, mentre il predetto Regolamento stabilisce che la somma degli etil esteri e di metil esteri degli acidi grassi, insieme definiti alchil esteri, deve essere uguale o inferiore a 75 mg o avere un valore compreso tra i 75 mg e 150 mg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5, dal momento che un valore elevato di etil esteri sarebbe indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive, l'Italia porta invece il valore della presenza di alchil esteri negli oli vergini d'oliva a 25/30 mg. E ci&ograve; al fine di rafforzare la tutela dell'olio d'olia vergine &ldquo;Made in Italy&rdquo; rispetto ad altri tipi di olio con caratteristiche e propriet&agrave; organolettiche diverse e non adeguate ed al fine di evitare frodi in danno ai consumatori. Una restrizione questa che, seppur condivisibile dal punto di vista delle finalit&agrave; di tutela perseguite dall'Italia, sarebbe discriminante per gli oli provenienti da altri Stati membri e prodotti nel rispetto della disciplina comunitaria, con ripercussioni sugli scambi intra-UE.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">D'altronde lo scontro tra normativa italiana e normativa comunitaria non &egrave; nuovo nello scenario degli oli di oliva vergini. Ed infatti, gi&agrave; in occasione dell'emanazione del D.M. del 9 ottobre 2007 con il quale furono fissate le nuove &ldquo;Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'<em>olio&nbsp;</em>vergine ed extravergine di oliva", l'Unione Europea avvi&ograve; una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e tale provvedimento legislativo rimase inapplicato perch&eacute; ritenuto in contrasto con il Regolamento comunitario n. 1019/2002, relativo alle &ldquo;norme di commercializzazione dell'olio d'oliva&rdquo;, che invece stabiliva la falcoltativit&agrave; dell'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva. Scontro questo, tuttavia, che &egrave; stato il punto di partenza di una serie di trattative tra Italia e Commissione europea, conclusesi positivamente per l'Italia dal momento che l'Unione Europea ha adottato in seguito il Regolamento comunitario n. 182/2009 (che modifica il Regolamento comunitario n. 1019/2002, relativo alle &ldquo;norme di commercializzazione dell'olio d'oliva&rdquo;) introducendo l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione dell'origine dell'olio vergine ed extravergine di oliva.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Tornando alla legge &ldquo;salva olio&rdquo;, in attesa di vedere le reazioni dell'Unione Europea di fronte alla approvazione di tale legge da parte dell'Italia (nonostante, come detto, la sospensione deliberata dalla Commissione Europea) esaminiamo le novit&agrave; pi&ugrave; rilevanti della stessa legge che attualmente &egrave; in vigore e va applicata in quanto tale.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Anzitutto vengono introdotte precise modalit&agrave; per l'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini, indicazione che dovr&agrave; essere ben visibile nella parte anteriore del recipiente o dell'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana &egrave; pari o superiore a 1,2 mm. Vengono introdotte anche specifiche regole che il comitato di assaggio dovr&agrave; seguire nell'ambito di una prova organolettica di oli d'oliva vergini. La legge, inoltre, pone il divieto di registrazione di tutti quei marchi ingannevoli in merito alla provenienza delle materie prime degli oli di oliva vergini, la cui violazione comporter&agrave; la decadenza per illiceit&agrave; dei ridetti marchi e l&rsquo;obbligo in capo al titolare di avviare immediatamente tutte le procedure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dai marchi medesimi.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">La legge &ldquo;salva olio&rdquo; stabilisce anche che i) tutte le etichette dovranno riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione degli oli di oliva vergini fissato in 18 mesi dalla data di imbottigliamento; ii) l&rsquo;obbligo per gli esercenti di pubblici esercizi di presentare confezioni di oli di oliva vergini dotati di etichette indicanti l&rsquo;origine dell&rsquo;olio e la provenienza del lotto di produzione di appartenenza; iii) per gli anni 2013, 2014 e 2015 i risultati delle analisi sugli alchil esteri degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia saranno pubblicati con cadenza mensile in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; iv) le indicazioni fallaci evocanti una specifica provenienza o origine degli oli di oliva vergini che non risulteranno corrispondenti assolutamente alla loro effettiva provenienza geografica costituiranno ipotesi di reato.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Come si pu&ograve; notare, queste novit&agrave; sono senza dubbio importanti e potranno cambiare il mercato degli oli di oliva vergini &ldquo;Made in Italy&rdquo;. Tuttavia per attestare gli effetti di tale legge sul mercato e capire se costituir&agrave; ancora una volta un'occasione per far recepire il punto di vista italiano a livello europeo bisogner&agrave; attendere ancora un po'.</span></p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/indicazioni-geografiche/legge-salva-olio-un-punto-darrivo-per-l-olio-made-in-italy/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">etichettatura</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">indicazioni geografiche</category>
         <pubDate>Fri, 22 Feb 2013 18:43:25 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Rosalba Sblendorio</dc:creator>




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         <title>Altezza inventiva e ambito di protezione del brevetto</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="vertical-align: baseline; border: 10px solid white; float: right;" src="http://www.ipinitalia.com/cassazione.jpg" alt="cassazione.jpg" width="200" height="150" />Per i tribunali italiani impegnati a ricondurre la complessit&agrave; di certi accertamenti tecnici inerenti la validit&agrave; o la contraffazione di un brevetto ad una dimensione &ldquo;giuridica&rdquo;,&nbsp; &egrave; pi&ugrave; volte risultato suggestivo l&rsquo;argomento in base al quale&nbsp; deve escludersi la contraffazione qualora il prodotto o il procedimento attuato dal presunto contraffattore presentino caratteristiche tali da farne ritenere l&rsquo;altezza inventiva: infatti, elevandosi ad invenzione autonoma rispetto a quella brevettata, il prodotto o il procedimento che si assume in contraffazione ricadono necessariamente al di fuori dell&rsquo;ambito di protezione del brevetto, che quindi non pu&ograve; dirsi contraffatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo criterio &egrave; stato recentemente ripercorso da una recente sentenza della Corte di Cassazione (<a href="http://www.ipinitalia.com/cassazione%2013%20gen%202013.pdf">qui</a>) la quale, facendone un&rsquo;applicazione inversa, ha ritenuto che un particolare procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti adottato dalla societ&agrave; Entsorga Italia S.r.l. fosse in contraffazione di un brevetto di procedimento di titolarit&agrave; della societ&agrave; Ecodeco S.r.l. proprio perch&eacute;, per quanto il procedimento di Entsorga presentasse differenze rispetto al procedimento brevettato, dette differenze non erano dotate di altezza inventiva e, quindi, non costituivano un valido motivo per escludere la contraffazione del brevetto di procedimento di Ecodeco.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">In particolare, la Corte di Cassazione ha aderito all&rsquo;impostazione gi&agrave; adottata dai giudici del merito secondo cui, rilevato che il procedimento brevettato poteva essere scomposto in sei fasi, tra cui rientrava anche la &ldquo;<em>triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm&rdquo;</em>, il fatto che il procedimento di Entsorga non prevedesse tale ultima fase non poteva &ldquo;<em>essere identificata come novit&agrave;</em>&nbsp;[<em>rectius</em>&nbsp;altezza]&nbsp;<em>inventiva e motivo di contraffazione giacch&eacute;</em>&nbsp;[l&rsquo;introduzione di una differenza rispetto al procedimento brevettato]&nbsp;<em>si pone nel meccanismo procedimentale Hebiot e nella realizzazione di prodotto compost quando gi&agrave; si &egrave; realizzata, con l&rsquo;adozione del cuore inventivo della idea protetta, la contraffazione</em>&rdquo;.&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto Ecodeco abbia visto confermate le sue domande di contraffazione, l&rsquo;impostazione adottata dalla Corte potrebbe anche diventare un&rsquo;arma doppio taglio per i titolari di brevetto.</p>
<p style="text-align: justify;">&Egrave; vero infatti che, da una parte, la Corte ha ritenuto che il procedimento di Entsorga, pur mancando dell&rsquo;ultima fase di&nbsp;<em>triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm</em>, interferisse con il brevetto Ecodeco nella misura in cui riproduceva le altre fasi del procedimento, attuandone il c.d. &ldquo;cuore inventivo&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&rsquo;altro lato, per&ograve;, cos&igrave; decidendo la Corte ha anche implicitamente riconosciuto che una delle caratteristiche presenti nel procedimento Ecodeco &ndash; e cio&egrave; la fase di triturazione fine &ndash; non ha carattere inventivo, dal momento che la sua presenza o meno &egrave; stata ritenuta irrilevante al fine di decidere se il nucleo inventivo del brevetto fosse effettivamente attuato e se pertanto Entosrga potesse essere ritenuta in contraffazione. Essendo peraltro pi&ugrave; che probabile che il brevetto Ecodeco contenesse, tra le altre, anche una rivendicazione X di un procedimento per la lavorazione e la trasformazione dei rifiuti &ldquo;<em><span style="text-decoration: underline;">caratterizzato da</span>&nbsp;&hellip;&hellip;..</em>&nbsp;<em>triturazione fine del materiale ottenuto in pezzetti di diametro inferiore ad 1 cm</em>&rdquo;, la Corte &ndash; pur riconoscendo la contraffazione di detto brevetto da parte di Entsorga - ha implicitamente confermato che detta rivendicazione X sarebbe priva di altezza inventiva e, quindi, nulla, con conseguente erosione dell&rsquo;ambito di protezione delimitato dal brevetto Ecodeco.&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/brevetti/altezza-inventiva-e-ambito-di-protezione-del-brevetto/</link>
         <guid isPermaLink="false">http://www.ipinitalia.com/brevetti/altezza-inventiva-e-ambito-di-protezione-del-brevetto/</guid>
         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">brevetti</category>
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 15:17:21 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Luca Pellicciari</dc:creator>




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         <title>European Patent Package: danke, thanks, arigato?</title>
         <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ipinitalia.com/european-patent-package-lo-vogliamo-aprire-questo-pacco/">Come promesso</a>, vediamo quali sarebbero le vere significative conseguenze che deriverebbero dall&rsquo;istituzione di una Corte centralizzata con giurisdizione paneuropea.<a href="http://www.ipinitalia.com/assets_c/2013/01/patented_stamp-300x249-thumb-100x83-22463.jpg"><img class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" src="http://www.ipinitalia.com/assets_c/2013/01/patented_stamp-300x249-thumb-100x83-22463-thumb-180x149-22464.jpg" alt="Thumbnail image for patented_stamp-300x249.jpg" width="180" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Prima fondamentale conseguenza &egrave; che ogni preteso contraffattore potr&agrave; essere citato &ndash; con effetti paneuropei &ndash; innanzi a qualsiasi sezione nazionale della nuova Corte, alla sola condizione che egli commercializzi i propri prodotti nel paese membro in cui ha sede la specifica sezione nazionale adita. Volendo offrire un esempio, un&rsquo;impresa italiana che commercializza i propri prodotti in Germania potr&agrave; essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte. La decisione di quest&rsquo;ultima avr&agrave; effetto diretto e potr&agrave; essere eseguita in tutti i paesi membri dell&rsquo;accordo istitutivo della Corte centralizzata e quindi anche in Italia, dove la decisione avr&agrave; valore di titolo esecutivo (art. 82 della versione definitiva dell&rsquo;accordo). Tale decisione potr&agrave; disporre l&rsquo;inibitoria della produzione, il sequestro dei beni contraffattivi e dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno e tutte le altre misure tipiche poste a tutela dei diritti di propriet&agrave; intellettuale. Tale decisione sar&agrave; in tedesco, emessa all&rsquo;esito di un procedimento &ndash; cui l&rsquo;impresa italiana non potr&agrave; sottrarsi &ndash; svolto in tedesco o, al massimo, al ricorrere di determinate circostanze, nella lingua del brevetto (che in ogni caso non sar&agrave; mai l&rsquo;italiano). Tale decisione sar&agrave; poi appellabile innanzi alla istituenda Corte d&rsquo;Appello in materia brevettuale che avr&agrave; sede a Lussemburgo. La lingua dell&rsquo;appello sar&agrave; quella del primo grado, e quindi ancora una volta il tedesco. Esaurito l&rsquo;appello, non ci sar&agrave; alcun terzo grado di giudizio. Non solo, perch&egrave; un&rsquo;impresa possa essere citata innanzi una sezione diversa dalla propria sezione nazionale (e quindi costretta a difendersi in una lingua diversa dalla propria), neppure &egrave; necessario che essa sia direttamente attiva sul relativo mercato straniero. E&rsquo; sufficiente che essa abbia l&igrave; un proprio distributore o comunque che vi siano altre ragioni di connessione (e sappiamo benissimo quanti sono i modi per sottrarre un preteso contraffattore al proprio giudice naturale).&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Quanto sopra varr&agrave; ovviamente per tutte le imprese attive sul territorio dei paesi membri dell&rsquo;accordo, con il che anche le imprese italiane potranno citare i propri concorrenti stranieri che operano in Italia innanzi la sezione italiana della Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sarebbero le conseguenze di un tale sistema per l&rsquo;apparato produttivo italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese che operano in mercati spesso altamente innovativi e dominati da un market leader (quasi sempre non italiano) tendenzialmente dotato di un forte portafoglio IP? Saranno pi&ugrave; gli effetti positivi o gli effetti negativi? Non sar&agrave; che ad essere beneficiate saranno soprattutto quelle imprese che sui singoli mercati sono dotate dei portafogli brevettuali pi&ugrave; significativi (certamente quindi non la stragrande maggioranza delle imprese italiane)? In definitiva, serve veramente alle aziende italiane la creazione di un tale sistema giurisdizionale o non &egrave; piuttosto un bel servizio reso ad aziende americane, giapponesi, tedesche, cinesi e coreane &nbsp;che sono &ndash; secondo i <a href="http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/586E292C279C5501C12579E30050EF2C/%24File/european_patent_filings_2002-2011_applicant_residence_country.xls" target="_blank">dati dello stesso Ufficio europeo dei Brevetti</a> - i pi&ugrave; grandi depositanti di domande di brevetto? Non &egrave; dato saperlo n&eacute; sembra interessare alle nostre istituzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, un tale sistema &egrave; compatibile con i pi&ugrave; basilari principi giuridici del nostro ordinamento e del diritto europeo e internazionale? E&rsquo; ammissibile l&rsquo;istituzione di Tribunali sovranazionali per la definizione di controversie tra privati che decidono in una lingua diversa da quella del convenuto emettendo provvedimenti fortemente invasivi e limitativi della sua sfera di libert&agrave;? Di nuovo, si tratta di problemi che esulano completamente dall&rsquo;attuale dibattito pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Seconda cruciale conseguenza dell&rsquo;istituzione di una Corte centralizzata &egrave; che la nuova Corte verr&agrave; ad essere dotata di un proprio corpo giudicante, composto da giudici di tutti i paesi membri. Tali giudici dovranno avere un&rsquo;ottima conoscenza di almeno una lingua tra inglese, francese e tedesco, che saranno ovviamente le lingue operative all&rsquo;interno dei collegi della sezione centrale e della Corte d&rsquo;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">In un tale sistema, quale sar&agrave; il grado di influenza che potranno avere i giudici italiani? Quale sar&agrave; il loro peso all&rsquo;interno della Corte? Quali saranno le dinamiche decisionali e gerarchiche che si creeranno e quali saranno le sensibilit&agrave; che maggiormente si affermeranno nel decidere questioni fondamentali quali la riunione o &nbsp;la separazione dei giudizi di validit&agrave; e contraffazione, la disponibilit&agrave; di misure cautelari, e cos&igrave; via? Ancora una volta non &egrave; dato saperlo n&eacute; sembra che le istituzioni italiane si interessino del tema.</p>
<p style="text-align: justify;">E le questioni altamente problematiche non si esauriscono certo qui. &nbsp;Volendo limitarsi solo a pochi altri cenni basti pensare ai poteri di rappresentanza in giudizio che l&rsquo;accordo conferisce ai consulenti brevettuali (al di fuori di garanzie legislative e deontologiche per l&rsquo;assistito e la controparte), alle infinite possibilit&agrave; di forum shopping, alle fortissime asimmetrie esistenti tra i diversi mercati (che non giustificano la creazione di un sistema giurisdizionale unitario, in un tentativo di &ldquo;one size fits all&rdquo; del tutto inefficiente), e cos&igrave; via. Ancora una volta, non uno di questi aspetti &egrave; stato oggetto di valutazione attenta.</p>
<p style="text-align: justify;">Urge quindi il prima possibile un cambio di passo. Occorre verificare, con tutti i soggetti interessati e svolgendo studi appropriati, quali sarebbero le conseguenze dell&rsquo;eventuale istituzione di una Corte centralizzata sul nostro sistema economico. E occorre farlo con la massima urgenza visto lo stato in cui si &egrave; arrivati e l&rsquo;attuale superficialit&agrave; di tutte le analisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove tale accertamento dovesse sconsigliare l&rsquo;adozione del nuovo sistema non sar&agrave; sufficiente rimanere fuori (impugnando nel contempo i regolamenti appena pubblicati negli strettissimi tempi a disposizione). Occorrer&agrave; anche prendere tutte le necessarie iniziative diplomatiche affinch&egrave; il nuovo sistema non venga approvato da tutti quegli altri paesi che non risultano avere una convenienza economica diretta nella creazione di una corte centralizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;importanza di un&rsquo;immediata verifica degli effetti del nuovo sistema &egrave; del resto presto dimostrata. Diversamente rispetto a quanto avvenuto da noi, le istituzioni inglesi si sono interrogate per tempo circa le conseguenze economiche derivanti dall&rsquo;istituzione di un nuovo sistema giurisdizionale sopranazionale per la protezione dei brevetti. A seguito di una lunga serie di audizioni, il Parlamento ha cos&igrave; concluso:</p>
<p style="text-align: justify;">&ldquo;Concludiamo che la bozza di accordo su una Corte centralizzata dei brevetti potrebbe ostacolare,&nbsp; piuttosto che aiutare, la tutela dei brevetti all&rsquo;interno dell&rsquo;unione europea. Ci&ograve; avverr&agrave; particolarmente per le piccole e medie imprese, che dovrebbero essere le&nbsp; principali beneficiarie del nuovo sistema. Date le nostre preoccupazioni, &egrave; vitale che il governo del Regno Unito adotti una posizione forte che rifletta le preoccupazioni&nbsp; dei&nbsp; professionisti nelle negoziazioni finali, e che richieda che la sezione centrale sia a Londra al fine di attenuare la maggior parte degli effetti dannosi di un brevetto unitario europeo&rdquo; (paragrafo 187 del rapporto redatto dalla House of Commons inglese. Il testo integrale, in inglese, &egrave; disponibile <a href="http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeuleg/1799/1799.pdf" target="_blank">qui</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli inglesi hanno quindi dato il proprio via libera all&rsquo;attuale versione dell&rsquo;accordo solo una volta che si &egrave; stabilito che uno dei tre tronconi della sezione centrale avr&agrave; sede a Londra (gli altri due avranno sede a Parigi e a Monaco). Ma quale sarebbe l&rsquo;utilit&agrave; per l&rsquo;Italia derivante dall&rsquo;adozione del nuovo sistema? Quale l&rsquo;utilit&agrave; per tutti gli altri paesi che non ospiteranno la sezione centrale della Corte? Occorre muoversi il prima possibile per rispondere a queste domande. Si tratta di una tematica troppo importante per il nostro futuro industriale per continuare ad essere affrontata con la superficialit&agrave; che fino ad oggi ha caratterizzato il dibattito.</p>]]></description>
         <link>http://www.ipinitalia.com/brevetti/european-patent-package-danke-thanks-arigato/</link>
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         <category domain="http://www.ipinitalia.com/">Unione Europea</category><category domain="http://www.ipinitalia.com/">brevetti</category>
         <pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:48:08 +0100</pubDate>
         <dc:creator>Vittorio Cerulli Irelli</dc:creator>







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